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L'offerta di Inforedil

La certificazione F-GAS prevede il rispetto di tre condizioni necessarie e simultaneamente soddisfatte da acquisire in una precisa sequenza: patentino, taratura degli strumenti e certificazione aziendale. La nostra proposta prevede un servizio completo per conseguire, mantenere e rinnovare la certificazione, che include:

  • Patentino F-Gas personale
  • Fornitura e taratura strumenti
  • Certificazione aziendale (anche semplificata per imprese individuali)
  • Notifica scadenze
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PATENTINO

La figura del patentato

L’azienda deve avere tra i dipendenti almeno 1 persona certificata (o anche lo stesso titolare), ovvero regolarmente iscritta al Registro telematico nazionale delle persone ed in possesso del Patentino F-GAS.

TARATURE

Gli strumenti

L’azienda certificata deve essere in possesso degli strumenti obbligatori correttamente tarati.

CERTIFICAZIONE

Iscrizione al registro

La Certificazione Aziendale F-Gas è necessaria per l’acquisto del gas e per il rilascio della conformità di impianto.

Perché certificarsi

La normativa vigente impone che le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra debbano essere certificate da un organismo abilitato e che il personale che opera sia dotato di patentino F-GAS.

Iscrizione obbligatoria

Dal 25 luglio 2019 è obbligatoria iscrizione al registro e comunicazione dei dati di vendita per tutte le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature precaricate non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati.

Comunicazione interventi
Dal 25 settembre 2019 è obbligatoria la comunicazione degli interventi di installazione, controllo, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Nuova disciplina sanzionatoria

Il 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n.163 che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. In caso di violazione del regolamento, il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie e pene detentive.

I vantaggi della certificazione

Garanzia competenze

La certificazione è un valore aggiunto indiscusso che verrà sempre preso in considerazione. Certificandoti, un ente terzo garantirà le tue competenze

Rispetto delle normative

Certificarsi è una scelta che fa la differenza. La certificazione è una garanzie verso i propri clienti che il lavoro viene svolto secondo le normative vigenti.

Professionalità e qualità

La certificazione permette di essere in vantaggio sulla concorrenza in un mercato in continua evoluzione. Essere certificati è sinonimo di qualità.

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Le sanzioni previste da gennaio 2020

Il 17 gennaio è entrato in vigore il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n.163 che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il testo prevede penalità amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati f-gas. In caso di violazione del Regolamento F-GAS, il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie e pene detentive per la violazione degli obblighi previsti. Di seguito alcune delle violazioni e delle sanzioni amministrative presenti dal decreto, con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018.

Articolo 3
Articolo 4
Articolo 6
Articolo 8
Inserimento nella Banca Dati
Articolo 3

L’articolo 3 stabilisce che l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettui la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro”. Inoltre, l’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Articolo 4

L’articolo 4 stabilisce che l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalita’ di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. 

Articolo 6

L’articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Articolo 8

L’articolo 8 stabilisce invece che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del certificato o attestato per le attività, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’altra impresa che non è in possesso del certificato viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Inserimento nella Banca Dati

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

Banca dati F-Gas

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Aggiornamento normative

Inforedil organizza un corso di formazione gratuito a porte chiuse su normative e tecniche per i settori di termotecnica e antincendio.
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