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Offerta Fgas
Antincendio

Patentino F-Gas

450-prezzo
Corso online videoregistrato – esame in sede con organismo di certificazione partner
*150,00€ + IVA: Costi di formazione  –  300,00€ + IVA: Costi di certificazione

Il patentino F-Gas è una certificazione obbligatoria per i tecnici che si occupano di installazione, manutenzione, riparazione e recupero di gas fluorurati (F-Gas) in apparecchiature come impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore. La sua finalità è garantire che le attività che coinvolgono questi gas serra siano eseguite in modo sicuro e nel rispetto dell’ambiente, e attesta le competenze del professionista per poter acquistare e maneggiare questi gas.

Il corso per il rilascio del Patentino da Frigorista, conforme al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, è strutturato per ottenere un patentino di prima categoria, ovvero la massima categoria abilitante a operare su ogni tipo di macchina contenente F-Gas, a livello europeo.

  • CHIAMACI ORA: 0774.1871197
  • Invia mail: formazione@inforedil.it

PATENTINO

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 definiva i requisiti minimi per il riconoscimento reciproco della certificazione di persone fisiche e imprese che operavano con apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

VALIDITÀ

Validità

Il patentino f-gas ha una validità di dieci anni, con obbligo di mantenimento annuale. Il tempo necessario per ottenere il patentino è entro 21 giorni lavorativi dal superamento dell’esame che verrà effettuato con un organismo di certificazione partner.

FORMAZIONE

Formazione videoregistrata

La formazione dei discenti sarà svolta in modalità on line con accesso al videocorso online, fruibile comodamente tramite smartphone o tramite computer: all’iscrizione seguirà link per l’accesso.

I vantaggi del patentino F-Gas

patentino F-Gas

Garanzia competenze

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Rispetto delle normative

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Professionalità e qualità

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Le sanzioni previste da gennaio 2020

Il 17 gennaio è entrato in vigore il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n.163 che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il testo prevede penalità amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati f-gas. In caso di violazione del Regolamento F-GAS, il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie e pene detentive per la violazione degli obblighi previsti. Di seguito alcune delle violazioni e delle sanzioni amministrative presenti dal decreto, con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018.

Articolo 3
Articolo 4
Articolo 6
Articolo 8
Inserimento nella Banca Dati
Articolo 3

L’articolo 3 stabilisce che l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettui la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro”. Inoltre, l’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Articolo 4

L’articolo 4 stabilisce che l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalita’ di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. 

Articolo 6

L’articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Articolo 8

L’articolo 8 stabilisce invece che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del certificato o attestato per le attività, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’altra impresa che non è in possesso del certificato viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Inserimento nella Banca Dati

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

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Certificazione aziende

La Certificazione Aziendale F-Gas, conforme al Regolamento Europeo 2067/2015 (ex 303/2008) e DPR 43 27/01/2012 è rivolta a tutte le imprese che operano con gas fluorurati
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Inforedil aiuta ogni giorno gli installatori ad affrontare le esigenze tecnico-normativa e li valorizza accompagnandoli in un percorso di formazione specializzata.
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