Articoli recenti
- Tenuta all’aria: che cosa significa?28 Settembre 2023
- F-Gas: ecco le novità introdotte dal nuovo DPR 146/201815 Settembre 2023
- Per una corretta manutenzione delle reti idranti17 Luglio 2023
- Tenuta all’aria: che cosa significa?
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, in vigore dal 24 gennaio, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra.
Viene così abrogato il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012, e vengono introdotte alcune importanti modifiche al Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituendo inoltre la Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l’obiettivo di:
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Tra le principali novità del DPR ci sono:
L’obiettivo del nuovo decreto F-Gas è quello di riuscire ad avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono, e per fare ciò è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti, come già avviene per il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori) dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.
Persone e imprese
L’iscrizione al Registro è prevista per tutte le persone e le imprese che operano con i gas fluorurati previsti dalla norma in questione. Nel caso di imprese individuali l’iscrizione è dovuta per l’impresa e per tutte le persone, che operano con i gas fluorurati, compreso il titolare.
Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono:
Per la gestione e la tenuta della Banca Dati, le imprese o le persone fisiche certificate, dovranno versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di Commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.
L’operatore che ha un controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, potrà inoltre verificare le informazioni relative alla proprie apparecchiature accedendo alla pagina riservata della Banca Dati e potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni caricate.
Tutti i certificati e gli attestati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, restano validi, in riferimento alle condizioni alle quali sono stati rilasciati, sino alla scadenza originariamente disposta, esclusivamente per le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-gas.
Nel caso in cui si voglia estendere la certificazione anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti F-gas, è possibile richiedere l’estensione della validità del proprio certificato o attestato all’ente di certificazione, il quale previa verifica dell’esistenza di requisiti di idoneità per operare sulle suddette apparecchiature, rilascia apposita certificazione integrativa.
Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 146/2018, il quale abroga il suo predecessore (D.P.R. 43/2012), decade anche quanto riportato all’articolo 16 comma 1 del decreto abrogato, nonché l’obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.
In sostituzione di tale obbligo, è stata infatti istituita la Banca dati, di cui sopra, che obbliga quindi gli operatori di settore, e non più gli utenti, alla comunicazione telematica delle informazioni. Tuttavia, l’obbligo di mantenimento dei registri per gli utenti rimane invariato.
Quindi, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente, la dichiarazione F-Gas relativa alle informazioni del 2018 non dovrà essere trasmessa (la quale aveva come termine il 31 maggio 2019).
Contattaci anche su WhatsApp!