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La Dichiarazione di conformità (DI.CO.) è un documento, o un insieme di documenti, che attesta che l’installazione è stata effettuata a regola d’arte garantendo professionalità, diligenza e perizia.
L’articolo 7 del D.M. 37/08 recita:
“Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità, l’impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme”.
Questo articolo conferma due aspetti molto importanti:
Ciò significa che l’impresa non può e non deve cedere nel modo più assoluto a eventuali richieste del cliente di rilasciare la DI.CO. prima della fine dei lavori.
Della Dichiarazione di conformità (resa sulla base dell’allegato I al D.M. 37/08) fanno parte integrante per legge:
L’elenco dei materiali utilizzati e il progetto sono due documenti che possono anche sembrare l’ennesimo adempimento burocratico, ma costituiscono, per chi rilascia la DI.CO., delle vere e proprie polizze di assicurazione che consentono di identificare con precisione il lavoro svolto.
Di seguito riportiamo una tabella con le sanzioni e le responsabilità in cui potrebbero incorrere i soggetti che sottoscrivono la DI.CO:
L’installatore è responsabile delle difformità e dei vizi se erano da lui riconoscibili in base alla perizia e competenza che è lecito aspettarsi da un installatore qualificato.
Nel caso di progetti non corretti, l’installatore è tenuto ad apportare delle varianti in modo autonomo, qualora non siano particolarmente significative.
In caso di varianti al progetto di particolare complessità, queste devono essere apportate da un professionista. Si ritiene sempre opportuno farsi approvare, in forma scritta, le varianti suggerite.
Oltre alla breve casistica riportata nella tabella successiva, le varianti a un progetto possono essere apportate qualora il progetto sia obsoleto, come ad esempio nell’eventualità di un progetto realizzato molto tempo prima della realizzazione dell’impianto.
La Dichiarazione di conformità deve essere sempre depositata al comune completa di tutti gli allegati obbligatori ovvero:
Per la consegna della Dichiarazione di conformità occorre attenersi a quanto previsto dall’art. 11 del D.M. 37/08:
Ora che sai che cos’è la Dichiarazione di conformità, come redigerla e a chi consegnarla, avrai capito quanto sia importante conoscere le leggi e le norme tecniche da applicare.
Per questo dovrai tenerti aggiornato in quanto le norme vengono sottoposte periodicamente a revisione.
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